(massima n. 1)
Poiché i campeggi turistici organizzati vanno inclusi tra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, al deposito di cose all'interno di essi e quindi anche al deposito di veicoli e roulotte prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 della L. 10 giugno 1978, n. 316 di esecuzione della convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 che esclude l'operativitą della disciplina del deposito alberghiero per i veicoli e le cose in esse lasciate si applicano le norme sul deposito in albergo dato che per i campeggi si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore, tanto con riguardo all'esigenza di tutelare l'utente del campeggio per le cose che abbia necessitą di introdurre nel suo recinto e nei suoi locali quanto in relazione all'opportunitą di limitare la responsabilitą del gestore del campeggio in considerazione del carattere peculiare e sussidiario della sua attivitą di custode, con la conseguenza che tale responsabilitą del gestore del campeggio cessa con l'estinzione, per scadenza del termine, del rapporto, cui quello di custodia accede. (Nella specie, la C.S., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilitą per danni del gestore di un campeggio turistico per il furto avvenuto su cose esistenti all'interno di una roulotte, lasciata all'interno del campeggio dopo la scadenza del termine per l'utilizzazione dello spazio e nonostante che il proprietario del mezzo fosse stato invitato a ritirarlo).