(massima n. 1)
Il giudice di merito, onde affermare la responsabilitą illimitata dell'albergatore ai sensi dell'art. 1784 c.c. - o dei soggetti ad esso equiparati dall'art. 1786 c.c. - deve accertare se il cliente, indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalitą e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi, nel qual caso la responsabilitą č quella limitata, prevista dall'art. 1783 c.c. (Nella specie il cameriere di un ristorante, sprovvisto di guardaroba, aveva appeso la pelliccia - poi sparita - di una cliente ad un appendiabiti; la Suprema Corte, nel cassare la ritenuta responsabilitą ex art. 1784 c.c., ha affermato l'equivocitą della circostanza ai fini dell'affidamento del bene in custodia al gestore, potendo invece essa restare nella sfera di controllo e disponibilitą del cliente, anche avuto riguardo al luogo ove l'appendiabiti č situato).