(massima n. 1)
Nel deposito irregolare di cui all'art. 1782 c.c. (nella specie ritenuto sussistente con riferimento ai premi riscossi dall'agente per conto del preponente) il depositario acquista la proprietą del danaro solo se ha la facoltą di servirsene; in caso contrario la proprietą resta al depositante e l'obbligazione di restituzione del depositario si prescrive nell'ordinario termine decennale.