(massima n. 1)
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-novies D.L. n. 8 del 1991 convertito dalla L. n. 82 del 1991, per collaboratori di giustizia, non può essere presunto sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata. Richiede invece la presenza di ulteriori specifici elementi che dimostrino positivamente l'effettiva sussistenza del ravvedimento.