(massima n. 1)
In tema di compenso del depositario di veicoli sottoposti a sequestro penale od amministrativo, il rimborso per le opere di conservazione, previsto dall'art. 1781 c.c., č dovuto nella misura in cui siano provati specifici costi di conservazione, essendo invece insita nella funzione dei deposito e conseguentemente non separatamente indennizzabile l'attivitā di custodia e conservazione del bene, in quanto necessaria all'assolvimento del primario obbligo di restituzione in natura. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso del Ministero dell'Interno secondo cui erroneamente la Corte di merito aveva riconosciuto al depositario di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo l'ulteriore compenso per l'attivitā di conservazione dei mezzi, per aver approntato apposita area recintata per il ricovero degli stessi).