(massima n. 1)
In tema di assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 c.c., non č applicabile l'art. 1411, terzo comma, c.c., in quanto la natura indennitaria dell'assicurazione esclude che lo stipulante possa beneficiare dell'indennitā se il terzo rifiuta di profittarne; pertanto, il comportamento dell'assicurato che rifiuta di avvalersi dell'assicurazione non integra un "espresso consenso" ai sensi del secondo comma del citato art. 1891.