Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28328 del 10 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compensi di avvocato, ove dallo stesso sia stata stipulata una convenzione con un istituto di assistenza dei lavoratori, ricorre la figura giuridica del contratto a favore di terzi, qual è delineata nell'art. 1411 cod. civ., consistente nel contratto pur validamente concluso fra due soggetti e tuttavia rivolto, per dichiarato intento delle parti, ad attribuire un diritto, una potestà o comunque un vantaggio giuridicamente apprezzabile a un terzo soggetto che non ha partecipato né direttamente né indirettamente alla sua conclusione. Il terzo acquista, perciò, il diritto in forza del contratto stipulato da altri e non in virtù della sua accettazione, che ha l'unico effetto di rendere definitivo l'acquisto ove l'adesione intervenga prima dell'eventuale revoca del beneficio da parte dello stipulante. La convenzione, in tal senso intesa, è vincolante per l'associato dell'istituto di assistenza, perché è un contratto a favore di terzo, come anche per l'avvocato quanto ai criteri ivi determinati per la quantificazione del compenso per la prestazione resa in favore dell'associato.

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