(massima n. 1)
Qualora un'autovettura, sottratta da ignoti al proprietario ed abbandonata nella pubblica via, sia dagli organi di polizia affidata in custodia ad un terzo, nel suo deposito, allo scopo di evitare intralci alla circolazione, non si configura il sequestro penale del veicolo, per il cui perfezionamento č necessario un atto scritto dal quale sia desumibile, in modo certo, la volontā degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di costituire un vincolo di indisponibilitā temporanea assoluta in ordine al bene, con la conseguenza che il deposito e la custodia dell'autovettura devono ritenersi eseguiti nell'interesse, non della pubblica amministrazione, ma del proprietario dell'autovettura stessa, che, quindi, č tenuto al pagamento al depositario di quanto dovuto a titolo di compenso e di rimborso di spese. Né tale obbligazione viene meno per effetto del trasferimento della proprietā del veicolo all'assicuratore del derubato, a seguito del pagamento del capitale assicurato, determinandosi una successione particolare nel debito senza liberazione dell'originario obbligato ma con la sostituzione all'obbligazione individuale del proprietario dell'autovettura di quella solidale di costui e del suo avente causa.