(massima n. 1)
Il contratto a favore di terzi, di cui all'art. 1411 c.c., può attribuire al beneficiario diritti, ma mai imporgli obblighi; pertanto, nell'ipotesi in cui un autoveicolo oggetto di furto sia recuperato dalla polizia giudiziaria ed affidato ad un depositario, questi non può pretendere dal proprietario, o dell'impresa assicuratrice che abbia risarcito il danno a quest'ultimo, alcun corrispettivo per il deposito se né la polizia né egli stesso abbiano informato il proprietario dell'avvenuto ritrovamento e del deposito.