(massima n. 1)
In tema di deposito, il principio secondo cui, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possano, sin dal momento della conclusione del contratto, convenire la misura del risarcimento spettante al depositante, indicando nella ricevuta di custodia (o in altro documento) il valore delle cose depositate al momento della consegna. Tale valore non opera come limite all'obbligo del risarcimento gravante sul depositario avendo diritto il danneggiato a conseguire la rivalutazione monetaria sulla somma indicata come valore della cosa ma costituisce una delimitazione dell'oggetto del contratto.