(massima n. 1)
In tema di deposito, l'erede di uno dei depositanti di un complesso di beni indivisi che agisce per la restituzione č tenuto a provare solo la sua qualitą di erede e non anche che i beni sono stati attribuiti, nella divisione, al suo dante causa perché, ai sensi dell'art. 1777 c.c., il depositario ha l'obbligo di restituire la cosa depositata al depositante (o alla persona indicata per riceverla), che non č, conseguentemente, tenuto a provare anche di esserne il proprietario.