(massima n. 1)
In tema di contratto di deposito, essendo il depositario obbligato a consegnare al depositante l'oggetto del deposito e potendo tale obbligo, nel caso in cui terzi vantino diritti sul medesimo oggetto, essere paralizzato soltanto dall'esperimento dell'azione di rivendica da parte del terzo, l'omesso esercizio di detta azione esclude che sia configurabile una responsabilitą del depositario nascente dalla restituzione effettuata in conformitą all'art. 1777, primo comma, c.c.