(massima n. 1)
Il delitto di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero, di cui all'art. 5-septies, d.lgs. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere sia in un'unica condotta, idonea "ex se" ad integrarlo, sia nella reiterazione di più condotte omogenee, che dànno vita a uno stesso reato, sicché, in tal caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.