(massima n. 2)
In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Il che, evidentemente, comporta che ove la parte abbia manifestato in sede di impugnazione una volontà contraria al suo riconoscimento (tanto da dolersene per l'essere stato riconosciuto), non può ritenersi sussistere alcun obbligo per il giudice d'appello in tal senso, non essendo sufficiente una richiesta "implicita" dell'imputato, perdipiù sviluppata solo in sede dell'attuale ricorso per cassazione (non risultando nemmeno dal verbale dell'udienza tenutasi davanti alla Corte d'appello di sede di rinvio alcuna richiesta di riconoscimento del beneficio) e condizionata alla mancata applicazione della pena pecuniaria alternativa a quella detentiva.