(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice, ove ritenga il fatto di particolare tenuitą e in presenza dei presupposti applicativi, di pronunciare d'ufficio sentenza di non doversi procedere senza che sia necessaria, quindi, una richiesta del difensore o senza il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.