Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16345 del 12 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La distinzione tra danno da ritardo e danno da deterioramento č fondamentale per determinare la portata della clausola penale. La clausola penale si riferisce solo al danno da ritardo nella consegna dell'azienda, non anche al danno da deterioramento. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'acquirente ha conseguito il possesso dell'azienda, poiché solo da quel momento il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (il degrado) č entrato nella sua sfera concreta di conoscibilitą.

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