Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4251 del 16 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione dell'eccessività dell'importo fissato dalle parti contraenti con una clausola penale per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa di quell'importo, rientra nel potere di apprezzamento del giudice del merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato sull'interesse del creditore all'adempimento e sulla concreta situazione contrattuale.

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