(massima n. 1)
La valutazione dell'eccessività dell'importo fissato dalle parti contraenti con una clausola penale per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa di quell'importo, rientra nel potere di apprezzamento del giudice del merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato sull'interesse del creditore all'adempimento e sulla concreta situazione contrattuale.