(massima n. 1)
In tema di imposta di bollo, ai fini di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non č soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione pił onerosa prevista dal secondo comma della norma citata.