(massima n. 1)
L'assimilazione dei campeggi turistici agli alberghi, ai sensi dell'art. 1786 c.c., ai fini dell'applicazione della disciplina del deposito in albergo dettata dagli artt. 1783 e seguenti c.c., con l'esclusione prevista dall'art. 1785 quinquies (introdotto dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316), per i veicoli e le altre cose richiamate dalla norma in esame, viene meno allorché il campeggio venga utilizzato non quale luogo di permanenza del campeggiatore con la propria tenda o ruolotte, ma quale luogo di deposito di un determinato automezzo, affidato a tale limitato e determinato scopo, normalmente durante il periodo di chiusura stagionale, al proprietario o gestore del campeggio, nel cosiddetto rimessaggio invernale. Nella suddetta ipotesi, l'affidamento del mezzo dà luogo ad un contratto di deposito da cui deriva l'obbligo di custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituzione, con la conseguente applicabilità delle norme generali di cui agli artt. 1766 e seguenti, c.c. Pertanto, essendo inapplicabile la disciplina del deposito in albergo, compresa la norma di eccezione di cui all'art. 1785 quinquies, che esclude l'obbligo dell'albergatore di custodire e conservare i veicoli del cliente, deve considerarsi vessatoria e perciò inefficace se non approvata specificamente per iscritto, la clausola del regolamento del campeggio di esclusione della responsabilità del gestore in caso di furto dei veicoli o degli oggetti in essi contenuti.