(massima n. 1)
L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto (e quindi di quella che lo abbia esteso ad altri reati prima non ricomprendibili nel suo alveo, come nel caso della riforma Cartabia), anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, ma solo per questi ultimi (quelli cioè nei quali il difensore del ricorrente non abbia potuto dedurre questione sull'art. 131-bis nel giudizio d'appello e neppure nei motivi di ricorso, essendo decorsi i termini relativi) la relativa questione è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen. In tal caso, in cui la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore della legge che introduce l'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza dei presupposti applicativi, dichiara d'ufficio la causa di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen. Viceversa, quando non si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione: ciò accade qualora, appunto, la disciplina di favore fosse già deducibile in sede di giudizio d'appello ovvero con il ricorso per cassazione e il motivo sia formulato, tuttavia, in termini inammissibili. In altri termini la rilevabilità d'ufficio della causa di esclusione della punibilità nel giudizio di legittimità è vincolata all'obbligo di applicazione della lex mitior sopravvenuta e, dunque, all'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore della legge modificativa.