(massima n. 1)
La possibilitą per il querelante "tardivo" di manifestare la persistenza di tale volontą punitiva non comporta ne una "rimessione in termini" della persona offesa, attesa l'evidente improprietą del riferimento a tale istituto rispetto a un termine che, all'epoca, non esisteva, ne una "disapplicazione" del principio di retroattivitą della legge penale pił favorevole all'imputato, atteso che la stessa soluzione muove anch'essa dal presupposto dell'applicabilitą retroattiva delle modifiche in tema di procedibilitą contenute nell'art. 2 del D.Lgs. n. 150/2022.