(massima n. 1)
Il pubblico ministero può delegare ad organi di polizia giudiziaria, aventi competenze limitate, specifiche attività di indagine, anche se esorbitanti dagli ambiti (di spazio, tempo o materia) fissati dalla legge per l'esercizio delle funzioni generali di polizia di cui all'art. 55, comma 1, cod. proc. pen.