(massima n. 1)
Quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo, č sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantitā di pena irrogata č necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. L'obbligo motivazionale in ordine alla misura della pena č da ritenersi soddisfatto quando sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolaritā del caso, č sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi.