Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46070 del 22 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

(massima n. 2)

La presenza della sottrazione e della immediatamente successiva violenza per assicurarsi l'impossessamento dell’oggetto, costituiscono gli elementi costitutivi della rapina impropria, e non del furto con strappo. (Nella fattispecie il portafoglio era tenuto nelle mani della vittima appoggiata sull'autovettura, non aderente, quindi al corpo, e per la Corte il conducente dell'autovettura era ben consapevole che la sua partenza repentina e ad alta velocità si sarebbe immediatamente ripercossa sulla persona che su quell'autovettura era appoggiata che, infatti, rovinava sull'asfalto, battendo la testa).

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