Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46070 del 22 settembre 2023

(4 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

(massima n. 2)

La presenza della sottrazione e della immediatamente successiva violenza per assicurarsi l'impossessamento dell’oggetto, costituiscono gli elementi costitutivi della rapina impropria, e non del furto con strappo. (Nella fattispecie il portafoglio era tenuto nelle mani della vittima appoggiata sull'autovettura, non aderente, quindi al corpo, e per la Corte il conducente dell'autovettura era ben consapevole che la sua partenza repentina e ad alta velocità si sarebbe immediatamente ripercossa sulla persona che su quell'autovettura era appoggiata che, infatti, rovinava sull'asfalto, battendo la testa).

(massima n. 3)

Il vizio di aspecificità si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità.

(massima n. 4)

Con riguardo ai ricorsi caratterizzati dalla mera reiterazione dei motivi di appello, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello.

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