(massima n. 1)
In tema di rimessione, la sospensione obbligatoria del processo, prevista dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. pen., può essere disposta dal giudice procedente solo in presenza di una duplice condizione, e cioè che il processo stia per entrare in una fase processuale particolarmente qualificata (prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, ovvero prima della pronuncia del decreto che dispone il giudizio o della sentenza) e che al giudice sia pervenuta la notizia che l'istanza di rimessione sia stata assegnata alle Sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a decidere nel merito (v. Corte cost. sent. n. 268 del 2004).