(massima n. 1)
In tema di rimessione del processo, la sentenza pronunciata in violazione del divieto di cui all'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta, č nulla solo nel caso di accoglimento dell'istanza, mentre conserva piena validitā qualora essa sia dichiarata inammissibile o rigettata, in quanto tale divieto integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilitā di pronunciare la sentenza, condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice. (Conf.: SS.UU. n. 6925 del 1995, Rv. 201301).