(massima n. 1)
La sospensione del processo a seguito della presentazione, da parte di uno dei coimputati, della richiesta di rimessione si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che permettono il regolare svolgimento del processo in quella sede giudiziaria. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto non affetta da abnormitą la decisione del giudice dell'udienza preliminare di sospendere il processo in mancanza della notifica alle altre parti processuali della istanza di rimessione).