(massima n. 1)
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni rese in favore della procedura, successivamente alla sua apertura, e derivanti da un contratto ad esecuzione periodica o continuata, ha carattere deducibile, pur in mancanza di subentro da parte del commissario, poiché, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontą di scioglimento dello stesso non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni gią eseguite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ammesso la societą opponente al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della locataria per il credito ai canoni maturati e non pagati, in prededuzione, senza dare rilievo al mancato subentro della stessa nei contratti di locazione pendenti).