Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14109 del 21 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di recesso dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall'art. 1373, comma 1, c.c. non si applica ai contratti ad esecuzione continuata ed č, comunque, derogabile per volontā delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto valido il recesso pur dopo il rilascio di una certificazione della controparte, considerato che le prestazioni di quest'ultima dovevano ulteriormente svolgersi in via continuativa, prevedendosi un'attivitā di vigilanza circa il mantenimento dei requisiti per l'ottenuta certificazione, ed a fronte di una clausola che consentiva il recesso anche dopo il rilascio della certificazione stessa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.