(massima n. 1)
Il divieto di recesso dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall'art. 1373, comma 1, c.c. non si applica ai contratti ad esecuzione continuata ed č, comunque, derogabile per volontā delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto valido il recesso pur dopo il rilascio di una certificazione della controparte, considerato che le prestazioni di quest'ultima dovevano ulteriormente svolgersi in via continuativa, prevedendosi un'attivitā di vigilanza circa il mantenimento dei requisiti per l'ottenuta certificazione, ed a fronte di una clausola che consentiva il recesso anche dopo il rilascio della certificazione stessa).