Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21287 del 19 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola contrattuale contenente una "multa poenitentialis", a fronte della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello "ius poenitendi", non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale, sicché deve escludersi il diritto alla percezione della multa se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in relazione alla formulata "exceptio inadimpleti contractus" dall'inadempimento dell'altra parte. Ciò comporta altresì che in caso di esercizio del diritto di recesso, a fronte di un inadempimento che poi si riveli non integrato, non è possibile la conversione del diritto potestativo indebitamente esercitato per tale ipotizzato inadempimento in un recesso unilaterale esercitato "ad nutum" ex art. 1373 c.c.

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