(massima n. 1)
In tema concorso anomalo di persone nel reato, č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente č uno solo e la condotta colposamente posta in essere č diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 č connotato da una maggiore pericolositā determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attivitā dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.