(massima n. 1)
Qualora il provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietą delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo, poiché lo scioglimento del cumulo sarebbe privo di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena gią espiata.