(massima n. 1)
In tema di mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attivitą prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori cosģ come previsto nella legge n. 39 del 1989 puņ essere assolto, anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni.