Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30805 del 15 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di traduzione di atti, il disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., indicativo di quelli per cui sussiste l'obbligo di traduzione a cura dell'autoritą procedente, trova applicazione con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione emesse nei confronti di imputato alloglotta, nel solo caso in cui esse non concludano il processo e non facciano venir meno, nei confronti del predetto, l'indicata qualitą, cui č correlata l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a sentenza di annullamento parziale con rinvio, in cui la Corte ha precisato che l'obbligo di provvedere alla traduzione grava sul giudice di merito e non su quello di legittimitą). (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Firenze, 30/06/2022)

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