(massima n. 1)
In tema di mediazione, ove sia concluso l'affare tra le parti comunque messe in contatto da un intermediario, il diritto di quest'ultimo alla provvigione sorge in assenza di un incarico espresso o ricostruibile, purché l'attivitą svolta dal richiedente detta provvigione abbia avuto efficacia concausale ai fini della conclusione dell'affare.