(massima n. 1)
In tema di estorsione, la minaccia finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, rivolta a una pluralitą di persone, integra, laddove l'intento non sia conseguito, una pluralitą di delitti tentati, unificabili sotto il vincolo della continuazione, rispetto ai quali l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato o avuto di mira dall'agente per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva minacciato con un coltello gli occupanti di un vagone della metropolitana al fine di ottenere "qualche spicciolo").