(massima n. 1)
In tema di remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, prevale l'estinzione del reato su eventuali cause di inammissibilitą, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto. In tale evenienza, le disposizioni contenute nella c.d. riforma Cartabia, che, con la soppressione del riferimento all'art. 61 n. 7 nel terzo comma dell'art. 640 cod. pen., ha reso il reato procedibile solo a querela di parte, risultano applicabili anche prima dell'entrata in vigore, poiché gli effetti di uno "ius novum" pił favorevole al reo sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della "vacatio legis", in quanto la funzione di garanzia per i consociati, perseguita dagli art. 73, comma terzo, Cost. e art. 10 preleggi, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che č gią una novazione legislativa.