(massima n. 1)
La recidiva, anche se qualificata ai sensi dell'art. 99, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., č divenuta circostanza neutra al fine della determinazione del regime di procedibilitā dei delitti previsti dagli artt. 640, comma terzo, 640-ter, comma quarto e 646, comma secondo o aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., a seguito della modifica apportata all'art. 649-bis cod. pen. dall'art. 2, lett. q), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.