(massima n. 1)
Il mediatore č pur sempre un terzo rispetto al contratto stipulato a suo mezzo, anche nella particolare ipotesi dell'art. 1762 c.c., e non si trasforma in diretto contraente neppure quando ometta di rivelare il nome dell'altro contraente.Conseguentemente, egli non č soggetto alle limitazioni dettate dagli artt. 2721 e ss. c.c., in ordine alla prova delle convenzioni concluse per suo tramite.