(massima n. 1)
La responsabilità ex lege del mediatore per l'esecuzione del contratto sancita dall'art. 1762 c.c., ricorre non soltanto quando il contraente, del quale il mediatore non manifesta il nome all'altro contraente, non è presente alla stipulazione del contratto, ma anche quando lo stesso è presente, senza che il mediatore ne manifesti, però, il nome durante le trattative inerenti all'affare e risulti, come conseguenza di tale situazione, che uno dei contraenti ha fatto affidamento sulla parola del mediatore; ne vale ad escludere la detta responsabilità del mediatore la circostanza che il contraente non nominato rilasci a favore del venditore un assegno per il pagamento di parte del prezzo pattuito; e ciò in quanto l'identificazione delle parti che devono concludere un contratto per interposizione del mediatore deve da questo essere manifestata in modo da mettere contraenti in condizione di conoscere tutte le circostanze, note ad esso mediatore, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare ed influenti sulla conclusione di esso e quindi, in particolare, tutte le circostanze che riflettono non solo l'identità, ma anche le qualità personali dei contraenti medesimi.