(massima n. 1)
L'art. 1762 c.c., il quale stabilisce che il mediatore che non manifesta ad un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto, presuppone, come condizione per la sua operativitā, l'avvenuta conclusione di un contratto per tramite del mediatore; ove, quindi, il mediatore dia per concluso un contratto che in realtā non si č perfezionato, la norma suindicata non č applicabile, pur potendo il mediatore rispondere ad altro titolo dei danni eventualmente cagionati col suo comportamento doloso o colposo, ai sensi dell'art. 1375 c.c., secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.