(massima n. 2)
In tema di giudizio di appello, le decisioni su questioni sorte nel corso dell'istruttoria, ivi comprese quelle attinenti all'ammissione o alla revoca delle prove, non richiede l'assunzione di una deliberazione nelle forme previste dall'art. 527 cod. proc. pen., non essendo prescritta alcuna specifica modalitą per l'adozione delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse viziata da nullitą la decisione con cui era stata disposta la revoca parziale del provvedimento di rinnovazione istruttoria in appello, assunta, in aula, dal solo presidente del collegio, nel corso dell'udienza).