Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19541 del 14 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di riforma della sentenza in grado di appello per l'avvenuta riqualificazione in termini di delitto tentato del delitto consumato originariamente contestato, la riduzione della pena inflitta per il delitto come derubricato non implica l'obbligo di ridurre anche gli aumenti sanzionatori per le aggravanti riconosciute nel giudizio di primo grado, posto che la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.

(massima n. 2)

In tema di giudizio di appello, le decisioni su questioni sorte nel corso dell'istruttoria, ivi comprese quelle attinenti all'ammissione o alla revoca delle prove, non richiede l'assunzione di una deliberazione nelle forme previste dall'art. 527 cod. proc. pen., non essendo prescritta alcuna specifica modalitą per l'adozione delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse viziata da nullitą la decisione con cui era stata disposta la revoca parziale del provvedimento di rinnovazione istruttoria in appello, assunta, in aula, dal solo presidente del collegio, nel corso dell'udienza).

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