(massima n. 2)
Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci è reato di pericolo astratto, il cui elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, dovendosi tuttavia escludere la punibilità, in ossequio al principio di offensività, quando le circostanze concrete rivelino che non vi erano ragionevoli possibilità di produzione del danno. (Fattispecie relativa a comandante di nave battente bandiera italiana che, intercettando in acque internazionali un gommone a bordo del quale vi erano centouno migranti, tra i quali cinque minori e cinque donne in stato di gravidanza, li imbarcava e, in violazione delle norme del Testo Unico sull'immigrazione e delle procedure previste dalle convenzioni internazionali per le operazioni di soccorso, li conduceva presso il porto di partenza e li faceva trasbordare su una motovedetta libica, così abbandonandoli in una situazione di pericolo, attese le condizioni inumane e degradanti dei centri libici di detenzione per i migranti, e non avendo altresì la Libia aderito alla Convenzione di Ginevra per i rifugiati).