(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui un contratto d'appalto venga sottoscritto dai singoli condomini, sia per le parti di loro esclusiva proprietą che per le parti comuni, la partecipazione al negozio di un soggetto nella duplice qualitą di condomino e di amministratore del condominio fa venir meno il requisito dell'imparzialitą richiesto dall'art. 1754 c.c. per la giuridica esistenza del contratto di mediazione, i cui effetti vengano fatti valere in giudizio da quel soggetto stesso.