Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16108 del 5 aprile 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

Per la sussistenza della colpa sul piano oggettivo viene in rilievo il dovere di osservanza della regola cautelare ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento non solo materiale tra condotta ed evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi. Resta salva l'ulteriore verifica, sul piano soggettivo, dell'elemento psicologico del reato, ciò che – in caso di responsabilità colposa – si articola anche attraverso il duplice scrutinio della prevedibilità dell'evento e dell'esigibilità del comportamento alternativo lecito. L'individuazione della regola cautelare, per la sua natura elastica, deve essere effettuata con riferimento a dati fattuali certi e preesistenti e non essere ricavata ex post sulla scorta di quanto effettivamente accaduto.

(massima n. 2)

In tema di circolazione stradale ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. Tale norma, nel prevedere che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia salvaguardata la sicurezza stradale, pone un principio informatore della circolazione e deve considerarsi implicitamente richiamata in ogni contestazione di colpa generica  L'utente della strada può far si affidamento sull'altrui osservanza delle norme cautelari, ma tale principio deve essere calibrato nello specifico settore, nel quale deve trovare infatti un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri però nel limite della prevedibilità.

(massima n. 3)

In tema di omicidio stradale, il principio di colpevolezza impone una verifica più complessa, su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione - da parte del soggetto che riveste una posizione di garante - di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire.

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