(massima n. 2)
In tema di circolazione stradale ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. Tale norma, nel prevedere che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia salvaguardata la sicurezza stradale, pone un principio informatore della circolazione e deve considerarsi implicitamente richiamata in ogni contestazione di colpa generica L'utente della strada può far si affidamento sull'altrui osservanza delle norme cautelari, ma tale principio deve essere calibrato nello specifico settore, nel quale deve trovare infatti un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri però nel limite della prevedibilità.