Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9906 del 3 dicembre 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità colposa, gli eventi "imprevisti" a realizzazione istantanea od immediata, non essendo preceduti da segnali - diversamente dagli eventi classificati "con preavviso" nel sistema della protezione civile - possono essere prevenuti o attenuati solo con l'adozione di cautele da assumere anche con largo anticipo, sicché queste assumono rilievo ai fini del giudizio sulla responsabilità per colpa. (Fattispecie relativa a morte e lesioni in danno di ospiti e dipendenti di un albergo, determinate dall'abbattimento di una valanga sulla struttura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe).

(massima n. 2)

La posizione di garanzia del datore di lavoro - che si sostanzia nell'obbligo di protezione da fattori di rischio per l'incolumità personale di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti sul luogo di lavoro - non può estendersi al di là della sfera funzionale e logistica connessa all'attività professionale svolta, sicché, nel caso di eventi lesivi determinati dal concretizzarsi di fattori di rischio riguardanti un'area esterna al luogo di lavoro ed estranea alla sfera di dominio del datore, non può configurarsi una responsabilità di questi per colpa a causa della mancata previsione di tali rischi, nel documento di valutazione di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e per la conseguente mancata adozione di misure di prevenzione adeguate. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'assoluzione del gestore di un albergo, chiamato a rispondere a titolo di colpa dell'omicidio e delle lesioni in danno di dipendenti ed ospiti, determinati dal sopraggiungere di una valanga in una situazione di isolamento della struttura ricettiva per eccessivo innevamento e dalla correlata non percorribilità della strada provinciale di accesso).

(massima n. 3)

Nell'individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice deve muovere dall'attribuzione normativa dei ruoli e ricostruire la catena dei comandi e dei controlli, decodificando i reali assetti di potere decisionale, anche alla luce della necessità che le strutture organizzative realizzino al proprio interno interazioni operative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la individuazione delle posizioni di garanzia sulla base del dato legislativo non delimitasse in modo stringente l'area di rilevanza penale, in essa non potendo esaurirsi il giudizio di responsabilità per colpa della morte e delle lesioni dei dipendenti ed ospiti di una struttura alberghiera, determinate dall'abbattimento di una valanga).

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