(massima n. 2)
La posizione di garanzia del datore di lavoro - che si sostanzia nell'obbligo di protezione da fattori di rischio per l'incolumità personale di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti sul luogo di lavoro - non può estendersi al di là della sfera funzionale e logistica connessa all'attività professionale svolta, sicché, nel caso di eventi lesivi determinati dal concretizzarsi di fattori di rischio riguardanti un'area esterna al luogo di lavoro ed estranea alla sfera di dominio del datore, non può configurarsi una responsabilità di questi per colpa a causa della mancata previsione di tali rischi, nel documento di valutazione di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e per la conseguente mancata adozione di misure di prevenzione adeguate. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'assoluzione del gestore di un albergo, chiamato a rispondere a titolo di colpa dell'omicidio e delle lesioni in danno di dipendenti ed ospiti, determinati dal sopraggiungere di una valanga in una situazione di isolamento della struttura ricettiva per eccessivo innevamento e dalla correlata non percorribilità della strada provinciale di accesso).