(massima n. 1)
In tema di morte quale conseguenza di altro delitto, sussiste il nesso di causalitā tra le condotte estorsive e il suicidio della vittima nel caso in cui questo non sia espressione della libera scelta del soggetto, ma sia ritenuto quale unica alternativa percorribile a fronte dell'impossibilitā di sottrarsi alle condotte predatorie degli imputati. (In motivazione, la Corte ha affermato che, per l'accertamento dell'elemento soggettivo di tale delitto, č necessario fare riferimento alla condotta che ragionevolmente ci si poteva attendere da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si č trovato l'agente reale, sicché la colpa deve essere accertata in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui era o poteva essere a conoscenza il soggetto che ha compiuto il delitto presupposto, che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale).