(massima n. 1)
Mentre il delitto di omissione di soccorso č configurabile, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autoritā, anche ove si accerti che l'assistenza alla vittima sarebbe stata impossibile o inutile, dovendosi escludere, invece, solo se la persona da assistere sia giā deceduta, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 593, terzo comma, cod. pen., č necessario accertare, con un giudizio di alta probabilitā logica, il nesso causale tra omissione ed evento, per cui la fattispecie č configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilitā razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensitā lesiva.