Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29393 del 14 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Mentre il delitto di omissione di soccorso è configurabile, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche ove si accerti che l'assistenza alla vittima sarebbe stata impossibile o inutile, dovendosi escludere, invece, solo se la persona da assistere sia già deceduta, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 593, terzo comma, cod. pen., è necessario accertare, con un giudizio di alta probabilità logica, il nesso causale tra omissione ed evento, per cui la fattispecie è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

(massima n. 2)

In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 cod. pen., ma, in quest'ultima fattispecie - a differenza della prima nella quale il pericolo è presunto in presenza delle situazioni ivi descritte -, lo stato di pericolo deve essere accertato in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione "ex ante" e non "ex post", sicché una volta che sia ritenuto sussistente, a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.

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