(massima n. 1)
L'intermediazione nella cessione di quote sociali, per gli effetti di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, richiede l'iscrizione non giā nella sezione "sub" a) del ruolo di cui all'art. 3, comma 2, del d.m. 21 dicembre 1990, n. 452, relativo agli agenti che svolgano attivitā per la conclusione di affari relativi a immobili ed aziende, ma in quella "sub" d), riservata non solo agli agenti che svolgono attivitā per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, ma anche a tutti quegli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti: il trasferimento da un soggetto all'altro di una quota di partecipazione ad una societā commerciale non č infatti qualificabile come trasferimento della proprietā e del godimento di un'azienda, indipendentemente dall'attivitā e dal patrimonio della stessa.