(massima n. 1)
In tema di rapporto di agenzia, anche per il sub-agente — la cui posizione soggettiva si differenzia da quella dell'agente esclusivamente perché nei suoi confronti è un agente ad assumere il ruolo di preponente — vale la regola secondo cui, anche per le fattispecie regolate dalla disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n. 303 del 1991 (che, in attuazione della direttiva 86/653/ CEE, ha modificato il testo dell'art. 1751 c.c.), la normativa codicistica in materia di indennità di scioglimento del contratto non è derogabile in peius in danno dell'agente (e, quindi, del subagente). Anzi, per tali fattispecie (così come per quelle regolate dalla disciplina successiva all'entrata in vigore del D.L.vo n. 65 del 1999 che ha dato ulteriore attuazione alla direttiva comunitaria suindicata) il preponente è tenuto a corrispondere all'agente (o del subagente) la suddetta indennità — che rappresenta il corrispettivo dell'incremento dell'avviamento commerciale derivato dall'attività promozionale dell'agente — in tutti i casi di risoluzione del contratto e, quindi, anche nell'ipotesi di recesso addebitabile a colpa dell'agente (o del subagente).